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Alto Rischio di Incendio Boschivo

Alto Rischio di Incendio Boschivo

Data :

12 agosto 2026

Categorie:
Ambiente
Argomenti:
Foreste
Alto Rischio di Incendio Boschivo
Municipium

Descrizione

 

REGIONE LOMBARDIA

Oggetto: Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo stagione estiva 2026.
Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia
di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Viste:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in
particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree e
dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’interno del
Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a
rischio e le sanzioni previste;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4, che
attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e
ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio
per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni
necessarie; e l’art. 61 che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree
e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
- il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione
dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 5
“Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. XII/6496, che approva il Piano
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-
2028 – aggiornamento 2026 ed in particolare:
o le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4);
o i periodi a rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4)
o i divieti e le sanzioni (Sezione 6.4)
o le aree a rischio di incendio boschivo (consultabile con il servizio “Rischio
Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8
settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizione regionali in materia di Protezione
Civile”;
Documento firmato digitalmente da ANDREA ZACCONE in sostituzione di ALBERTO CIGLIANO
Richiamate:
• la D.G.R. n. XII/4461 del 26 maggio 2025 “Approvazione dello schema di convenzione per il
triennio 2025-2027 tra Regione Lombardia e Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione Regionale Vigili del
Fuoco Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
• la DGR n. XII/1614 del 18 dicembre 2023 “Approvazione dello schema di convenzione tra il
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Regione Lombardia
per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza
regionale – anni 2024, 2025 e 2026
• la D.G.R. n. XII/2115 del 25 marzo 2024 “IV Provvedimento organizzativo 2024” con la quale
di Dott. Alberto Cigliano è stato nominato Direttore Generale della Direzione Sicurezza e
Protezione Civile, con decorrenza dal 01 aprile 2024;
Vista l’istruttoria elaborata dalla UO Protezione Civile che ravvisa l’esigenza di dichiarare l’apertura
del periodo di alto rischio di incendio boschivo in relazione alla presenza di condizioni favorevoli
all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale, anche sulla
base dei prodotti elaborati dal Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia sulle condizioni
meteorologiche (Bollettino vigilanza AIB – Bollettino Meteo AIB) e da ERSAF (Bollettino forestale
AIB) e considerate le caratteristiche degli eventi incendio in atto e avvenuti in questi giorni;
Sentite, da parte della UO Protezione Civile, la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco Lombardia, il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, ERSAF, ARPA, i
referenti degli Enti AIB, che concordano sulla presenza di condizioni ambientali-vegetazionali che
possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi e sul dichiarare l’apertura del periodo di alto rischio
di incendio boschivo;
tutto ciò premesso e considerato,
D I C H I A R A
lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore
14:00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca, e
D I S P O N E
- per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei
boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21
novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n.
31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile”;
- le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché
nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire
gli incendi;
- il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della
Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le
misure previste dalla medesima Convenzione;
- il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della
Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari
e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di
competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione
delle strutture periferiche dell'Arma impiegate nell'attività di prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- gli Enti in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione della presente a tutti i Comuni del
proprio territorio e ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubblic he le indicazioni;
- devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché
possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi;
- di dare atto che per l’individuazione dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori si
rimanda al Piano AIB 2025-2028 vigente, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4;
- di dare atto che per l’individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio
“Rischio Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
ALBERTO CIGLIANO
Referente per la Pratica – Dott. Lorenzo Potè lorenzo_pote@regione.lombardia.it

Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2026, 15:06

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